Art. 4. 1. Partecipano, direttamente o indirettamente, alla compensazione e garanzia dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991: a) la Cassa; b) gli aderenti generali; c) gli aderenti individuali; d) gli aderenti indiretti. 2. Possono essere aderenti generali, le societa' d'intermediazione mobiliare e le aziende ed istituti di credito che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotati di patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 100 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto piu' elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa. 3. Possono essere aderenti individuali, le societa' d'intermediazione mobiliare e le aziende ed istituti di credito che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotati di patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 5 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto piu' elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa. 4. Possono essere aderenti indiretti gli altri intermediari che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991. 5. Sino al 31 dicembre 1992 possono essere aderenti generali individuali o indiretti, le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori e rispettivamente dotate dei requisiti di cui ai commi 2, 3 o 4. 6. I soggetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sottoscrivono al momento dell'adesione apposito atto il cui schema e' predisposto dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia. 7. Gli aderenti devono comunicare immediatamente alla Cassa il venir meno dei requisiti di cui al presente articolo; la Cassa puo' chiedere agli aderenti le informazioni e i documenti utili ad accertare la sussistenza dei suddetti requisiti. In caso di perdita di detti requisiti, la Cassa informa immediatamente l'organo di controllo dei mercati di cui al presente capo in cui l'aderente e' autorizzato ad operare e fissa un termine per la loro ricostituzione non superiore a tre mesi. Decorso inutilmente detto termine, la Cassa stessa dichiara l'aderente decaduto dalla qualita' precedentemente rivestita adottando le disposizioni necessarie alla gestione delle posizioni contrattuali in essere. 8. In caso di necessita' o urgenza, la Cassa propone all'organo di controllo del mercato l'immediata sospensione dell'aderente dalle contrattazioni.