(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
  1. Partecipano, direttamente o indirettamente, alla compensazione e
garanzia  dei  contratti  uniformi a termine di cui all'art. 23 della
legge n. 1 del 1991:
    a) la Cassa;
    b) gli aderenti generali;
    c) gli aderenti individuali;
    d) gli aderenti indiretti.
  2. Possono essere aderenti generali, le societa'  d'intermediazione
mobiliare e le aziende ed istituti di credito che possono partecipare
alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del
1991,  dotati  di  patrimonio  netto,  ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della  legge  19  marzo  1983,  n.  72,  di  almeno  100  miliardi  o
dell'eventuale patrimonio netto piu' elevato e di ulteriori requisiti
di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento
della Cassa.
  3.    Possono    essere    aderenti    individuali,   le   societa'
d'intermediazione mobiliare e le aziende ed istituti di  credito  che
possono  partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23
della legge n. 1 del 1991,  dotati  di  patrimonio  netto,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 5
miliardi  o  dell'eventuale  patrimonio  netto  piu'  elevato  e   di
ulteriori  requisiti  di  adeguatezza  della  struttura organizzativa
indicati nel regolamento della Cassa.
  4. Possono essere aderenti indiretti  gli  altri  intermediari  che
possono  partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23
della legge n. 1 del 1991.
  5. Sino al  31  dicembre  1992  possono  essere  aderenti  generali
individuali  o  indiretti,  le  societa'  commissionarie ammesse agli
antirecinti alle grida delle borse valori  e  rispettivamente  dotate
dei requisiti di cui ai commi 2, 3 o 4.
  6.  I soggetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sottoscrivono al momento
dell'adesione apposito atto il cui schema e' predisposto dalla  Cassa
ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia.
  7.  Gli  aderenti  devono  comunicare  immediatamente alla Cassa il
venir meno dei requisiti di cui al presente articolo; la  Cassa  puo'
chiedere  agli  aderenti  le  informazioni  e  i  documenti  utili ad
accertare la sussistenza dei suddetti requisiti. In caso  di  perdita
di  detti  requisiti,  la  Cassa  informa  immediatamente l'organo di
controllo dei mercati di cui al presente capo in  cui  l'aderente  e'
autorizzato  ad operare e fissa un termine per la loro ricostituzione
non superiore a tre mesi. Decorso inutilmente detto termine, la Cassa
stessa dichiara l'aderente decaduto  dalla  qualita'  precedentemente
rivestita  adottando  le  disposizioni necessarie alla gestione delle
posizioni contrattuali in essere.
  8.  In caso di necessita' o urgenza, la Cassa propone all'organo di
controllo del mercato  l'immediata  sospensione  dell'aderente  dalle
contrattazioni.