(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
                        Funzioni della Cassa
  1.  Per  la  realizzazione  dello scopo di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a), la Cassa:
   1) diviene controparte di ciascun aderente generale o  individuale
nei  contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991
da esso stipulati nonche' di ciascun aderente generale nei  contratti
stipulati  dagli  aderenti  indiretti che si avvalgono di esso per la
gestione della propria  posizione  contrattuale  nelle  procedure  di
compensazione e garanzia di cui al presente capo;
   2) acquisisce dagli aderenti di cui al punto 1) i margini iniziali
e  quelli  di  variazione  relativi  alle operazioni poste in essere,
secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.