Art. 5. Funzioni della Cassa 1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), la Cassa: 1) diviene controparte di ciascun aderente generale o individuale nei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 da esso stipulati nonche' di ciascun aderente generale nei contratti stipulati dagli aderenti indiretti che si avvalgono di esso per la gestione della propria posizione contrattuale nelle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo; 2) acquisisce dagli aderenti di cui al punto 1) i margini iniziali e quelli di variazione relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.