(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
                  Funzioni degli aderenti generali
  1.  Nell'ambito  delle procedure di compensazione e garanzia di cui
al presente capo, gli aderenti generali:
   1) divengono controparte della Cassa nei contratti  a  termine  di
cui  all'art.  23  della  legge  n. 1 del 1991 da essi stipulati e in
quelli stipulati dagli aderenti indiretti che li hanno  designati  al
fine della gestione delle loro posizioni contrattuali nelle procedure
di compensazione e garanzia;
   2)  divengono controparte degli aderenti indiretti di cui al punto
1) nei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge  n.  1  del
1991 da essi stipulati;
   3)  acquisiscono dai propri committenti e dagli aderenti indiretti
di cui al punto 1) i margini iniziali e di variazione  relativi  alle
operazioni  poste  in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti
disposizioni.