Art. 6. Funzioni degli aderenti generali 1. Nell'ambito delle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo, gli aderenti generali: 1) divengono controparte della Cassa nei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati e in quelli stipulati dagli aderenti indiretti che li hanno designati al fine della gestione delle loro posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia; 2) divengono controparte degli aderenti indiretti di cui al punto 1) nei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati; 3) acquisiscono dai propri committenti e dagli aderenti indiretti di cui al punto 1) i margini iniziali e di variazione relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.