(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
                 Funzioni degli aderenti individuali
  1.  Nell'ambito  delle procedure di compensazione e garanzia di cui
al presente capo, gli aderenti individuali:
   1) divengono controparte della Cassa nei contratti  a  termine  di
cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati;
   2)  acquisiscono  dai  propri  committenti i margini iniziali e di
variazione relativi alle operazioni poste in essere,  secondo  quanto
stabilito dalle presenti disposizioni.