(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
                  Funzioni degli aderenti indiretti
  1.  Nell'ambito  delle procedure di compensazione e garanzia di cui
al presente capo, gli aderenti indiretti:
   1) divengono controparte degli aderenti generali nei  contratti  a
termine  di  cui  all'art.  23  della  legge  n.  1 del 1991, da essi
stipulati;
   2) acquisiscono dai propri committenti i  margini  iniziali  e  di
variazione  relativi  alle operazioni poste in essere, secondo quanto
stabilito dalle presenti disposizioni.