(all. 9 - art. 1)
                               Art. 9.
            Rapporti contrattuali tra aderenti indiretti
                         e aderenti generali
  1.  Gli  aderenti indiretti concludono prima dell'inizio della loro
operativita' sul mercato, un accordo con un aderente generale per  la
gestione  delle  proprie  posizioni  contrattuali  nelle procedure di
compensazione e garanzia di cui al presente capo. Tale  accordo  deve
essere comunicato da entrambi i contraenti alla Cassa.
  2.  Il  recesso dall'accordo deve essere contestualmente comunicato
alla Cassa e alla controparte con  un  preavviso  di  almeno  quattro
giorni di mercato aperto. A decorrere dal giorno in cui il recesso ha
effetto,  l'aderente indiretto non puo' effettuare operazioni finche'
non ha concluso e comunicato alla Cassa un nuovo accordo con un altro
aderente generale. L'aderente generale che ha comunicato  o  ricevuto
il  recesso  continua a svolgere le funzioni di cui all'art. 6, comma
1, punto 3), per le posizioni contrattuali in essere alla data in cui
il recesso ha effetto; e' fatta salva la possibilita'  di  trasferire
tali posizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 10, comma 7.
  3. Entro il secondo giorno di mercato aperto precedente a quello in
cui  il  recesso  ha  effetto, l'aderente indiretto deve comunicare a
ciascuno  dei  propri  committenti  l'impossibilita'  di   effettuare
operazioni per loro conto a decorrere dalla data in cui il recesso ha
effetto.  Detta  comunicazione  non  deve  essere  effettuata qualora
l'aderente indiretto abbia gia' concluso  un  nuovo  accordo  con  un
altro aderente generale.
  4. L'aderente indiretto deve avvalersi, per ciascuno dei mercati di
cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, di un solo aderente
generale.