IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 376, il quale stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro stabilisce le modalita' per il pagamento dell'indennizzo d'usura per i mezzi d'opera, istituito dall'art. 10- bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, inserito dopo l'art. 10 dall'art. 1, comma 2, della stessa legge n. 376; Visto l'art. 2, comma 2, della ripetuta legge n. 376, in base al quale con l'anzidetto decreto sono stabilite altresi' le caratteristiche del contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo di usura e le norme per il suo rilascio; Visto l'art. 8 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, che in sostituzione dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 376, ha stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della stessa legge n. 376 del 1991 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Decreta: Art. 1. 1. Il pagamento dell'indennizzo d'usura per i mezzi d'opera, istituito dall'art. 10- bis, comma 5, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' effettuato a mezzo di conto corrente postale n. 11618014 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, con bollettino a quattro sezioni, per l'importo pari alla tassa di possesso ed e' corrisposto contestualmente alla stessa e per identica durata. Sulla causale va indicato che il versamento deve essere imputato al capo 25, cap. 3664, dell'entrata del bilancio statale. La predetta sezione di tesoreria provinciale provvede settimanalmente a prelevare le somme ad essa affluite emettendo quietanza da imputare al bilancio dello Stato. Le quietanze ed i bollettini di versamento sono trasmessi dalla sezione medesima al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico. 2. Gli importi da versare sono arrotondati, ove necessario, con le stesse modalita' previste per il versamento della tassa di possesso. 3. Qualora i veicoli con rimorchio o semirimorchio, qualificati mezzi d'opera, possono avvalersi di piu' rimorchi o semirimorchi, l'indennizzo d'usura di cui al comma 1 e' dovuto per ciascun rimorchio o semirimorchio. 4. Il primo versamento dell'indennizzo di usura di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 maggio 1992, per l'importo corrispondente alla tassa di possesso dovuta per il periodo dal 30 maggio 1992 fino alla data della prima scadenza della tassa di possesso stessa.