IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  2,  comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 376, il
quale stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dei trasporti e del tesoro stabilisce le modalita' per  il
pagamento  dell'indennizzo  d'usura  per  i  mezzi d'opera, istituito
dall'art. 10- bis del testo  unico  delle  norme  sulla  circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, inserito dopo l'art. 10 dall'art.  1,  comma  2,
della stessa legge n. 376;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, della ripetuta legge n. 376, in base al
quale  con   l'anzidetto   decreto   sono   stabilite   altresi'   le
caratteristiche  del  contrassegno  comprovante  l'avvenuto pagamento
dell'indennizzo di usura e le norme per il suo rilascio;
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 1 marzo  1992,  n.  195,  che  in
sostituzione  dell'art.  4,  comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.
376, ha stabilito che le disposizioni di cui  agli  articoli  1  e  3
della stessa legge n. 376 del 1991 entrano in vigore decorsi sei mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  pagamento  dell'indennizzo  d'usura  per  i  mezzi d'opera,
istituito dall'art. 10- bis, comma 5, del  testo  unico  delle  norme
sulla  circolazione  stradale,  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e'  effettuato  a  mezzo  di
conto   corrente  postale  n.  11618014  intestato  alla  sezione  di
tesoreria provinciale  dello  Stato  di  Viterbo,  con  bollettino  a
quattro  sezioni,  per  l'importo  pari  alla tassa di possesso ed e'
corrisposto contestualmente alla stessa e per identica durata.  Sulla
causale  va  indicato  che il versamento deve essere imputato al capo
25, cap. 3664, dell'entrata del bilancio statale. La predetta sezione
di tesoreria provinciale  provvede  settimanalmente  a  prelevare  le
somme  ad  essa  affluite emettendo quietanza da imputare al bilancio
dello  Stato.  Le  quietanze  ed  i  bollettini  di  versamento  sono
trasmessi  dalla  sezione medesima al Ministero dei lavori pubblici -
Ispettorato circolazione e traffico.
  2. Gli importi da versare sono arrotondati, ove necessario, con  le
stesse modalita' previste per il versamento della tassa di possesso.
  3.  Qualora  i  veicoli  con rimorchio o semirimorchio, qualificati
mezzi d'opera, possono avvalersi di  piu'  rimorchi  o  semirimorchi,
l'indennizzo  d'usura  di  cui  al  comma  1  e'  dovuto  per ciascun
rimorchio o semirimorchio.
  4. Il primo versamento dell'indennizzo di usura di cui al  comma  1
e'  effettuato  entro il 30 maggio 1992, per l'importo corrispondente
alla tassa di possesso dovuta per il periodo dal 30 maggio 1992  fino
alla data della prima scadenza della tassa di possesso stessa.