Art. 2.
  1.  La  terza  sezione  del  bollettino  di  versamento deve essere
conservata unitamente alla carta di  circolazione  di  cui  e'  parte
integrante  e  deve  essere esibita ad ogni richiesta degli organi di
vigilanza.
  2. La quarta  sezione  del  bollettino  di  versamento  costituisce
contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura
e  deve  essere  apposta,  in  modo  visibile, sul veicolo secondo le
modalita' stabilite dall'art. 12 del testo unico 5 febbraio 1953,  n.
39.
  3. Per l'anno 1992 e fino alla determinazione delle caratteristiche
del  contrassegno  di  cui  al  comma  2, possono essere utilizzati i
bollettini di versamento in distribuzione presso gli uffici postali.