Art. 2. 1. La terza sezione del bollettino di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione di cui e' parte integrante e deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 2. La quarta sezione del bollettino di versamento costituisce contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura e deve essere apposta, in modo visibile, sul veicolo secondo le modalita' stabilite dall'art. 12 del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39. 3. Per l'anno 1992 e fino alla determinazione delle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 2, possono essere utilizzati i bollettini di versamento in distribuzione presso gli uffici postali.