Art. 3. 1. Al fine di curare gli adempimenti indicati nelle premesse e' costituita una commissione presieduta dal dott. Alvaro Gomez y Paloma, commissario coordinatore degli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale. Sono membri della commissione: a) i prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa; b) gli ingegneri capi degli uffici del genio civile, delle medesime province; c) i sovrintendenti ai beni culturali e ambientali delle medesime province; d) i presidenti degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti ed il presidente del collegio dei geometri delle medesime province; e) l'avvocato distrettuale dello Stato di Catania; f) i consiglieri dott. Luigi Passanisi e dott. Giuseppe Caruso, magistrati amministrativi presso la sezione staccata di Catania del tribunale amministrativo regionale della Sicilia. La commissione si riunisce su convocazione del presidente ed opera con la presenza di almeno otto dei suoi componenti e con l'eventuale partecipazione di funzionari del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dai membri presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. In caso di assenza o impedimento il presidente designa altro componente della commissione con funzioni di presidente ed i membri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono essere sostiutiti da supplenti dagli stessi indicati. La commissione svolge i propri lavori in via ordinaria presso la prefettura di Siracusa, ma puo' riunirsi anche presso le prefetture di Catania e Ragusa. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della prefettura di Siracusa, designato dal prefetto. Al presidente ed ai componenti sara' corrisposto un compenso di L. 200.000 per ciascuna seduta ed il trattamento di missione, se dovuto. Al segretario sara' corrisposto un compenso di L. 150.000 per ciascuna seduta ed il trattamento di missione, se dovuto. Le spese occorrenti per il funzionamento della commissione sono poste a carico dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate dalla regione siciliana sulla base di documentate richieste del presidente della commissione. Nelle more dell'accredito da parte della regione le spese medesime sono poste a carico, in via di anticipazione, dello stanziamento di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.