Art. 3.
  1. Al fine di curare gli adempimenti  indicati  nelle  premesse  e'
costituita  una  commissione  presieduta  dal  dott.  Alvaro  Gomez y
Paloma,  commissario  coordinatore  degli   interventi   nelle   zone
terremotate della Sicilia orientale.
  Sono membri della commissione:
    a) i prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa;
    b)  gli  ingegneri  capi  degli  uffici  del  genio civile, delle
medesime province;
    c) i sovrintendenti ai beni culturali e ambientali delle medesime
province;
    d) i presidenti degli  ordini  professionali  degli  ingegneri  e
degli  architetti  ed  il  presidente del collegio dei geometri delle
medesime province;
    e) l'avvocato distrettuale dello Stato di Catania;
    f) i consiglieri dott. Luigi Passanisi e dott.  Giuseppe  Caruso,
magistrati  amministrativi  presso la sezione staccata di Catania del
tribunale amministrativo regionale della Sicilia.
  La commissione si riunisce su convocazione del presidente ed  opera
con  la presenza di almeno otto dei suoi componenti e con l'eventuale
partecipazione  di  funzionari  del  Dipartimento  della   protezione
civile, su richiesta del presidente.
  Le delibere sono assunte a maggioranza dai membri presenti; in caso
di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  In  caso  di  assenza  o  impedimento  il  presidente designa altro
componente della commissione con funzioni di presidente ed  i  membri
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono essere sostiutiti da
supplenti dagli stessi indicati.
  La  commissione  svolge  i propri lavori in via ordinaria presso la
prefettura di Siracusa, ma puo' riunirsi anche presso  le  prefetture
di Catania e Ragusa.
  Le  funzioni  di segretario sono esercitate da un funzionario della
prefettura di Siracusa, designato dal prefetto.
  Al presidente ed ai componenti sara' corrisposto un compenso di  L.
200.000 per ciascuna seduta ed il trattamento di missione, se dovuto.
  Al  segretario  sara'  corrisposto  un  compenso  di L. 150.000 per
ciascuna seduta ed il trattamento di missione, se dovuto.
  Le spese occorrenti per il  funzionamento  della  commissione  sono
poste  a  carico dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate  dalla  regione
siciliana  sulla  base  di documentate richieste del presidente della
commissione.
  Nelle more dell'accredito da parte della regione le spese  medesime
sono  poste  a carico, in via di anticipazione, dello stanziamento di
cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  142,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.