Art. 5.
  Per la conservazione dei documenti previsti dal presente decreto si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 39, ultimo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
  E' ammesso  l'impiego  di  sistemi  elettronici  e  fotografici  di
conservazione   secondo  modalita'  approvate  dalla  Amministrazione
finanziaria.