Art. 2.
                  Il sistema di emergenza sanitaria
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
organizzano   le  attivita'  di  urgenza  e  di  emergenza  sanitaria
articolate su:
    a) il sistema di allarme sanitario;
    b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.