Art. 7.
                   Le funzioni di pronto soccorso
  1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare,  oltre  agli
interventi  diagnostico-terapeutici  di  urgenza  compatibili  con le
specialita'  di  cui  e'  dotato,  almeno   il   primo   accertamento
diagnostico,  clinico,  strumentale e di laboratorio e gli interventi
necessari alla stabilizzazione del  paziente,  nonche'  garantire  il
trasporto protetto.
  2.  La  responsbilita'  delle  attivita'  del  pronto soccorso e il
collegamento con le specialita' di  cui  e'  dotato  l'ospedale  sono
attribuiti  nominativamente,  anche  a  rotazione non inferiore a sei
mesi, ad  un  medico  con  qualifica  non  inferiore  ad  aiuto,  con
documentata esperienza nel settore.