Art. 8.
              Le funzioni del dipartimento di emergenza
  1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle  24
ore,  anche  attraverso  le unita' operative specialistiche di cui e'
dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche:
    a)  interventi  diagnostico-terapeutici  di   emergenza   medici,
chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;
    b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria.
  2.  Al  dipartimento  di  emergenza  sono assicurate le prestazioni
analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore
giornaliere.
  3.  La  responsabilita'  delle  attivita'  del  dipartimento  e  il
coordinamento con le unita' operative specialistiche di cui e' dotato
l'ospedale  sono  attribuiti  nominativamente,  anche a rotazione non
inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o  rianimatore,
con documentata esperienza nel settore.