IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino". Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.