Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montalcino, secondo gli usi tradizionali della zona. Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo metodi tradizionali. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno quattro anni e conservato, per almeno tre anni di detto periodo, in botti di rovere o di castagno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 gennaio dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. Qualora per eccezionali esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento in botti dovesse essere trasferito in vasche, il periodo di giacenza nelle medesime dovra' essere recuperato, ai fini del computo dell'invecchiamento, immediatamente dopo il termine dei tre anni sopra indicati previa comunicazione all'ispettorato repressione frodi competente per territorio. L'invecchiamento in botti di legno deve essere documentato con rel- ative annotazioni sui registri di cantina. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15% di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita sia ad altro vino atto alla medesima denominazione, sia a vino avente i requisiti del vino "Brunello di Montalcino". Tale pratica puo' essere eseguita una sola volta. Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra' tenere il sei per cento di vino dell'annata in invecchiamento in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.