Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Rosso di Montalcino" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari, ben esposti, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., i cui terreni siano di origine eocenica e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino "Rosso di Montalcino" non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovra' essere superiore a kg 3. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati. La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I vigneti iscritti all'albo del "Brunello di Montalcino" fanno parte dell'albo dei vigneti del "Rosso di Montalcino". La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.