Art. 4.
  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  "Rosso   di   Montalcino"   devono   essere   quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
  Sono pertanto  da  considerarsi  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  previsto  dall'art.  10  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente  i  vigneti  collinari,
ben  esposti,  di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., i cui
terreni siano di origine eocenica e comunque atti  a  conferire  alle
uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
  I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  produzione  massima  di  uva ammessa per la produzione del vino
"Rosso di Montalcino" non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro
di vigneto in coltura specializzata.
  Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione  per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve essere calcolata in
rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro  produzione  per
ceppo, che non dovra' essere superiore a kg 3.
  A  detti  limiti,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata  cernita
delle  uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi
sopra indicati.
  La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a   quello  fissato  nel  presente  disciplinare,  dandone  immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  ed  al
comitato  nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
  I vigneti iscritti all'albo  del  "Brunello  di  Montalcino"  fanno
parte dell'albo dei vigneti del "Rosso di Montalcino".
  La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
  Qualora   la   resa  uva  vino  superi  il  limite  sopra  indicato
l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata.