Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito
del territorio comunale di Montalcino.
  Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5.
  Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  leali  e
costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
  Il  vino  non puo' essere immesso al consumo prima del 1› settembre
dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.
  E' consentito che il vino atto a  poter  essere  designato  con  la
denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  "Brunello  di
Montalcino",  durante  il  periodo  d'invecchiamento,  sia  posto  in
commercio  per il consumo e designato con la denominazione di origine
controllata "Rosso di Montalcino" purche' corrisponda alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente  disciplinare  di  produzione,
previa   comunicazione   del   detentore  alla  camera  di  commercio
competente per territorio ed ai servizi di vigilanza.