Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montalcino. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Il vino non puo' essere immesso al consumo prima del 1 settembre dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. E' consentito che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino", durante il periodo d'invecchiamento, sia posto in commercio per il consumo e designato con la denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino" purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore alla camera di commercio competente per territorio ed ai servizi di vigilanza.