Art. 6.
  Il  vino  "Rosso di Montalcino" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: rosso rubino intenso;
   odore: caratteristico ed intenso;
   sapore: asciutto, caldo, un po' tannico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 22 per mille.
  E' facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
modificare,  con  proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.