Art. 6. Il vino "Rosso di Montalcino" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico ed intenso; sapore: asciutto, caldo, un po' tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.