Art. 7.
  E' vietato usare, assieme alla denominazione "Rosso di Montalcino",
qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  "extra",  "fine",
"scelto",   "selezionato",   "superiore",   "riserva",   "vecchio"  e
similari.
  E' consentito, in sede di designazione, l'uso  di  indicazioni  che
facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali, marchi privati non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
  Le   indicazioni   tendenti   a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
  E'  consentito  altresi'  l'uso  di   indicazioni   geografiche   e
toponomastiche  aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree,
fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve  da
cui  il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che le
medesime indicazioni:
   siano espressamente delimitate  ed  autorizzate  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  su conforme richiesta
degli interessati e sentito il Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
   vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
   siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve
stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di
cantina ai fini della vinificazione;
   rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa
CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D.
  Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti  il  vino  "Rosso  di
Montalcino"   deve   sempre   figurare   l'indicazione   veritiera  e
documentabile dell'annata di produzione delle uve.