Art. 7. E' vietato usare, assieme alla denominazione "Rosso di Montalcino", qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva", "vecchio" e similari. E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni: siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione; rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Rosso di Montalcino" deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.