Art. 8.
  Le  bottiglie utilizzate per l'eventuale confezionamento del "Rosso
di Montalcino" debbono essere esclusivamente  di  forma  bordolese  e
limitate alle seguenti capacita': litri 0,375; 0,750; 1,500; 3 e 5.
  Le  bottiglie  debbono  essere di vetro scuro e chiuse con tappo di
sughero.