Art. 8. Le bottiglie utilizzate per l'eventuale confezionamento del "Rosso di Montalcino" debbono essere esclusivamente di forma bordolese e limitate alle seguenti capacita': litri 0,375; 0,750; 1,500; 3 e 5. Le bottiglie debbono essere di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.