Art. 9.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Rosso  di
Montalcino"  vini  che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a  norma
dell'art.  28  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1991
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 67