Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BODRATO Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992 Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 67