Art. 7. La denominazione "Montello e Colli Asolani" Prosecco, Chardonnay e Pinot Bianco, puo' essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. La denominazione "Montello e Colli Asolani" Prosecco puo' essere utilizzata altresi' per designare il vino frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. All'atto dell'immissione al consumo i vini spumanti "Montello e Colli Asolani" Prosecco, Chardonnay, Pinot Bianco, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Prosecco spumante: colore: giallo paglierino, chiaro, brillante, con spuma persistente; odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: secco o amabile di corpo gradevolmente fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Chardonnay spumante: colore: giallo paglierino, brillante con spuma persistente; odore: fruttato delicato; sapore: secco, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Pinot Bianco spumante: colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente; odore: fine caratteristico; sapore: secco caratteristico pieno; titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. I vini "Montello e Colli Asolani" rosso, Merlot, Cabernet e/o Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, ottenuti da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% e 11,5% per i soli Cabernet, immessi al consumo con un titolo alcolometrico minimo complessivo di 11,5% e 12% per i soli Cabernet, dopo essere stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno, potranno portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "Superiore". L'invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.