Art. 7.
  La  denominazione "Montello e Colli Asolani" Prosecco, Chardonnay e
Pinot Bianco, puo' essere utilizzata per designare il  vino  spumante
naturale  ottenuto  con  mosti  o vini che rispondono alle condizioni
previste dal presente disciplinare di produzione.
  La denominazione "Montello e Colli Asolani"  Prosecco  puo'  essere
utilizzata altresi' per designare il vino frizzante naturale ottenuto
con mosti o vini che rispondano alle condizioni previste dal presente
disciplinare di produzione.
  All'atto  dell'immissione  al  consumo  i vini spumanti "Montello e
Colli Asolani" Prosecco, Chardonnay, Pinot Bianco, devono  rispondere
alle seguenti caratteristiche:
  Prosecco spumante:
   colore:   giallo   paglierino,   chiaro,   brillante,   con  spuma
persistente;
   odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
   sapore:  secco  o  amabile  di   corpo   gradevolmente   fruttato,
caratteristico;
   titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Chardonnay spumante:
   colore: giallo paglierino, brillante con spuma persistente;
   odore: fruttato delicato;
   sapore: secco, sapido, caratteristico;
   titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Pinot Bianco spumante:
   colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;
   odore: fine caratteristico;
   sapore: secco caratteristico pieno;
   titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  E'   facolta'   del   Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
  I  vini  "Montello  e  Colli  Asolani"  rosso, Merlot, Cabernet e/o
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, ottenuti da uve aventi un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 11%  e  11,5%  per  i  soli
Cabernet,  immessi  al  consumo  con  un  titolo alcolometrico minimo
complessivo di 11,5% e 12% per i soli  Cabernet,  dopo  essere  stati
sottoposti  ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno
sei mesi  in  botti  di  legno,  potranno  portare  in  etichetta  la
qualificazione aggiuntiva "Superiore".
  L'invecchiamento  decorre  dal  1› novembre dell'anno di produzione
delle uve.