Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992 Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 65