IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  recante  norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  1985,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata del vino "Val d'Arbia" ed e' stato approvato il  relativo
disciplinare di produzione.
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni  di  origine  dei  vini,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1990;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata del vino  "Val  d'Arbia"  riconosciuta  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30 maggio 1985 e' sostituito per intero
con il seguente testo:
           Disciplinare di produzione della denominazione
            di origine controllata del vino "Val d'Arbia"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Val d'Arbia" e'  riservata
al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.