Art. 2. Il vino "Val d'Arbia" deve essere ottenuto dalle uve della varieta' dei vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni appresso indicate: Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti: dal 70 al 90%; Chardonnay: dal 10 al 30%. Possono concorrere alla produzione del "Val d'Arbia" le uve delle varieta' dei vitigni a bacca bianca "raccomandati" o "autorizzati" della provincia di Siena con l'esclusione di tutti i vitigni aromatici, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15% del totale delle viti. I produttori iscritti all'albo che non hanno i vigneti adeguati alle caratteristiche di cui sopra hanno cinque anni di tempo per regolarizzare la loro posizione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di modifica del disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985.