Art. 2.
  Il vino "Val d'Arbia" deve essere ottenuto dalle uve della varieta'
dei vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni appresso
indicate:
   Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti: dal 70 al 90%;
   Chardonnay: dal 10 al 30%.
  Possono  concorrere  alla produzione del "Val d'Arbia" le uve delle
varieta' dei vitigni a bacca bianca  "raccomandati"  o  "autorizzati"
della  provincia  di  Siena  con  l'esclusione  di  tutti  i  vitigni
aromatici, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente fino ad  un
massimo del 15% del totale delle viti.
  I  produttori  iscritti  all'albo  che non hanno i vigneti adeguati
alle caratteristiche di cui sopra hanno  cinque  anni  di  tempo  per
regolarizzare  la loro posizione a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica  di  modifica  del
disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1985.