Art. 4.
  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigenti destinati alla
produzione del vino "Val d'Arbia" devono essere  quelle  tradizionali
della  zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto da  considerarsi  esclusi,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  dei  vigneti  di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni di fondo valle.
  I sesti d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  E' vietata ogni pratica forzatura.
  La produzione massima di uva ammessa per  la  produzione  del  vino
"Val  d'Arbia"  non  deve  superare  i  110  q.li  per  ha di coltura
specializzata; fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la
produzione  per  ha  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve essere
calcolata,  rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
  A  detti  limiti  anche  in  annate  eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso  una  accurata  cernita
delle  uve,  purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo.
  La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
  L'eccedenza di vino oltre il 65% non ha diritto alla  denominazione
di origine controllata "Val d'Arbia".