Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigenti destinati alla produzione del vino "Val d'Arbia" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni di fondo valle. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica forzatura. La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino "Val d'Arbia" non deve superare i 110 q.li per ha di coltura specializzata; fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ha di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%. L'eccedenza di vino oltre il 65% non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Val d'Arbia".