Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino e San Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cavriglia e Montevarchi in provincia di Arezzo. Le uve destinate alla vinificazione del vino "Val d'Arbia" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5%. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzabili per l'eventuale arricchimento previsto dalle norme comunitarie e nazionali, devono provenire, ad eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero di uva), dalle uve dei vigneti iscritti all'albo del vino di cui trattasi, fermo restando che la resa uva vino non deve, comunque, superare i limiti di cui al precedente art. 4.