Art. 5.
  Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali le  operazioni
di  cui  sopra  potranno  essere  effettuate  nell'intero  territorio
amministrativo  dei  comuni  di:  Castellina  in  Chianti,  Radda  in
Chianti,  Gaiole  in  Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga,
Sovicille,   Asciano,   Monteroni   d'Arbia,   Murlo,   Buonconvento,
Montalcino  e San Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero
territorio amministrativo dei comuni di: Cavriglia e  Montevarchi  in
provincia di Arezzo.
  Le  uve  destinate alla vinificazione del vino "Val d'Arbia" devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5%.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse  solo  le  pratiche  enologiche
locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.   I   prodotti    utilizzabili    per    l'eventuale
arricchimento  previsto  dalle  norme comunitarie e nazionali, devono
provenire, ad eccezione del mosto concentrato  rettificato  (zucchero
di  uva),  dalle  uve  dei  vigneti iscritti all'albo del vino di cui
trattasi, fermo restando che la resa uva  vino  non  deve,  comunque,
superare i limiti di cui al precedente art. 4.