Art. 6.
  Il  vino  "Val  d'Arbia"  all'atto della immissione al consumo deve
rispondere delle seguenti caratteristiche:
   colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
   odore: delicato, fine, fruttato;
   sapore: asciutto, fresco, armonico;
   titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,5%;
   acidita' totale minima: 5,5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
modificare  con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.