Art. 6. Il vino "Val d'Arbia" all'atto della immissione al consumo deve rispondere delle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli; odore: delicato, fine, fruttato; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.