Art. 7. Le uve idonee alla produzione del vino "Val d'Arbia" possono essere destinate alla produzione del tipo "Vin Santo" seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale. L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore a 28%. La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35%; la conservazione e l'invecchiamento del vino devono avvenire in appositi locali (i vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 2 hl. L'immissione al consumo del "Val d'Arbia" Vin Santo non puo' avvenire prima del 1 dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno 17%. L'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5. Il "Val d'Arbia" Vin Santo all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche: colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno carico; odore: intenso, etereo, caratteristico; sapore: dal secco al dolce armonico, morbido, con retrogusto amarognolo caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui: per il tipo dolce, almeno 12% svolti ed un minimo da svolgere di 5%; per il tipo semi secco, almeno 13% svolti ed un massimo da svolgere di 4%; per il tipo secco, almeno 14% svolti ed un massimo da svolgere di 3%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra citati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.