Art. 7.
  Le uve idonee alla produzione del vino "Val d'Arbia" possono essere
destinate   alla   produzione   del  tipo  "Vin  Santo"  seguendo  il
tradizionale metodo  di  vinificazione  che  prevede  in  particolare
quanto  segue:  l'uva,  dopo  aver  subito  un'accurata cernita, deve
essere sottoposta ad appassimento naturale.
  L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione,  nei  limiti
consentiti  dalle  vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore a 28%.
  La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore  al
35%;  la conservazione e l'invecchiamento del vino devono avvenire in
appositi locali (i vinsantai) ed in recipienti di  legno  (caratelli)
di capacita' non superiore a 2 hl.
  L'immissione  al  consumo  del  "Val  d'Arbia"  Vin  Santo non puo'
avvenire prima del 1› dicembre del terzo anno successivo a quello  di
produzione delle uve.
  Al  termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno 17%.
  L'invecchiamento  deve  avvenire   nell'interno   della   zona   di
vinificazione delle uve di cui all'art. 5.
  Il "Val d'Arbia" Vin Santo all'atto dell'immissione al consumo deve
presentare le seguenti caratteristiche:
   colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno carico;
   odore: intenso, etereo, caratteristico;
   sapore:  dal  secco  al  dolce  armonico,  morbido, con retrogusto
amarognolo caratteristico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui:
    per il tipo dolce, almeno 12% svolti ed un minimo da svolgere  di
5%;
    per  il  tipo  semi  secco,  almeno  13%  svolti ed un massimo da
svolgere di 4%;
    per il tipo secco, almeno 14% svolti ed un massimo da svolgere di
3%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
  E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura   e   delle   foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra citati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.