Art. 9.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con  la  denominazione  di  origine  controllata  "Val
d'Arbia"  vini  che  non  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare, e' punito a norma  dell'art.  28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1991
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
 Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 66