IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66; Visto il comma 1-sexies del suddetto articolo, che prevede che gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni, possano svolgere i compiti ivi indicati in conformita' alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' per l'esecuzione dei predetti compiti; Decreta: Art. 1. 1. Gli spedizionieri doganali, iscritti all'albo professionale, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni e che esercitano l'attivita' professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono svolgere i compiti previsti dal comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal presente decreto.