Art. 10. 1. Lo spedizioniere doganale al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del presente decreto e' tenuto a comunicare al competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali l'inizio di un rapporto di lavoro subordinato entro dieci giorni dalla data di tale inizio. Alla omessa comunicazione consegue oltre alla revoca dell'autorizzazione prevista dal successivo art. 11 anche l'adozione della sanzione prevista dall'art. 12, lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.