Art. 10.
  1.   Lo  spedizioniere  doganale  al  quale  sia  stata  rilasciata
l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del presente decreto e'  tenuto
a   comunicare   al   competente   consiglio   compartimentale  degli
spedizionieri doganali l'inizio di un rapporto di lavoro  subordinato
entro   dieci   giorni   dalla  data  di  tale  inizio.  Alla  omessa
comunicazione consegue oltre alla revoca dell'autorizzazione prevista
dal successivo art.  11  anche  l'adozione  della  sanzione  prevista
dall'art. 12, lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.