Art. 11.
  1.  L'autorizzazione  prevista  dall'art. 6 del presente decreto e'
revocata quando:
   lo spedizioniere doganale autorizzato  incorre  nella  sospensione
dal  compimento  delle  operazioni doganali prevista dall'art. 53 del
testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni o nella sospensione dall'albo
professionale degli  spedizionieri  doganali  prevista  dall'art.  12
della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;
   viene  accertata  la perdita di uno dei requisiti richiesti per il
rilascio dell'autorizzazione medesima;
   non viene effettuata la comunicazione al consiglio compartimentale
degli spedizionieri doganali prevista dal precedente art. 10.