Art. 11. 1. L'autorizzazione prevista dall'art. 6 del presente decreto e' revocata quando: lo spedizioniere doganale autorizzato incorre nella sospensione dal compimento delle operazioni doganali prevista dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni o nella sospensione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali prevista dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612; viene accertata la perdita di uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione medesima; non viene effettuata la comunicazione al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali prevista dal precedente art. 10.