Art. 2. 1. La delega con la quale i titolari degli stabilimenti di produzione, di fabbricazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa possono conferire agli spedizionieri doganali di cui al comma 1 dell'art. 1 il potere di effettuare, per loro conto, gli adempimenti amministrativi connessi con il regime comunitario di detenzione, circolazione e controllo dei beni sottoposti ad accisa, deve essere depositata presso la direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, che ne attesta l'avvenuto deposito e ne rilascia ricevuta; il soggetto delegato deve fare espresso riferimento, nello svolgimento degli adempimenti che e' autorizzato a compiere, all'avvenuto deposito della delega ed esibire, a richiesta degli uffici, copia della ricevuta. 2. La notifica degli atti relativi agli adempimenti per i quali e' stata rilasciata delega puo' essere effettuata dall'amministrazione, nei modi di rito, anche al soggetto delegato fino a quando il delegante non ne abbia notificato la revoca.