Art. 2.
  1.  La  delega  con  la  quale  i  titolari  degli  stabilimenti di
produzione, di fabbricazione e di deposito di prodotti sottoposti  ad
accisa  possono conferire agli spedizionieri doganali di cui al comma
1  dell'art.  1  il  potere  di  effettuare,  per  loro  conto,   gli
adempimenti  amministrativi  connessi  con  il  regime comunitario di
detenzione, circolazione e controllo dei beni sottoposti  ad  accisa,
deve  essere  depositata  presso  la  direzione compartimentale delle
dogane e delle imposte indirette, competente per territorio,  che  ne
attesta  l'avvenuto  deposito  e  ne  rilascia  ricevuta; il soggetto
delegato deve fare  espresso  riferimento,  nello  svolgimento  degli
adempimenti  che  e'  autorizzato  a  compiere, all'avvenuto deposito
della delega ed  esibire,  a  richiesta  degli  uffici,  copia  della
ricevuta.
  2.  La notifica degli atti relativi agli adempimenti per i quali e'
stata rilasciata delega puo' essere effettuata  dall'amministrazione,
nei  modi  di  rito,  anche  al  soggetto  delegato  fino a quando il
delegante non ne abbia notificato la revoca.