Art. 3. 1. Gli operatori interessati possono incaricare i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto di tenere e conservare atti e scritture contabili connessi all'applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di controlli qualitativi e quantitativi e di eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci. 2. I titolari delle fabbriche che impiegano alcool etilico per la preparazione di bevande alcooliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza possono conferire, altresi', incarico ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 1 di tenere e conservare con i criteri, le modalita' e nei luoghi di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli atti, le scritture ed i supporti meccanografici posti in essere ai fini dei controlli contabili previsti dall'art. 5 del predetto decreto-legge n. 232. I titolari delle fabbriche che intendono avvalersi della disposizione del presente comma debbono preventivamente comunicare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio il nominativo del soggetto incaricato, con gli estremi della autorizzazione di cui al successivo art. 6. Il soggetto incaricato puo' assistere ai controlli ed alle operazioni di inventario eseguiti dal personale dell'ufficio tecnico di finanza. 3. I soggetti che hanno ricevuto gli incarichi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti, a qualsiasi richiesta dell'amministrazione, ad esibire gli atti e le scritture contabili tenute e conservate nell'interesse dei privati e ad osservare le prescrizioni specifiche impartite dalla stessa amministrazione. 4. Con riferimento agli atti ed alle scritture tenute e conservate i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 possono rilasciare copie, certificati o estratti, attestando la conformita' all'originale tenuto e conservato. Le copie, i certificati o gli estratti sono rilasciati soltanto a richiesta del soggetto che ha delegato il compimento degli adempimenti previsti dalla lettera a) del comma 1-sexies dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, o che ha affidato la tenuta e conservazione dei propri atti e scritture contabili nonche' a richiesta di pubbliche amministrazioni.