Art. 3.
  1.  Gli  operatori interessati possono incaricare i soggetti di cui
al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto di  tenere  e  conservare
atti  e  scritture  contabili  connessi all'applicazione di normative
nazionali  e  comunitarie  in  materia  di  controlli  qualitativi  e
quantitativi  e di eventuali vincoli relativi alla destinazione delle
merci.
  2. I titolari delle fabbriche che impiegano alcool etilico  per  la
preparazione di bevande alcooliche sottoposte a vigilanza finanziaria
permanente  della  Guardia  di  finanza  possono conferire, altresi',
incarico ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art.  1  di  tenere  e
conservare con i criteri, le modalita' e nei luoghi di cui all'art. 5
del  decreto-legge  15  giugno 1984, n. 232, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 e di cui all'art. 1
del decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli
atti, le scritture ed i supporti meccanografici posti  in  essere  ai
fini  dei  controlli  contabili  previsti  dall'art.  5  del predetto
decreto-legge n.  232.  I  titolari  delle  fabbriche  che  intendono
avvalersi    della    disposizione   del   presente   comma   debbono
preventivamente comunicare all'ufficio tecnico di finanza  competente
per territorio il nominativo del soggetto incaricato, con gli estremi
della  autorizzazione  di  cui  al  successivo  art.  6.  Il soggetto
incaricato  puo'  assistere  ai  controlli  ed  alle  operazioni   di
inventario eseguiti dal personale dell'ufficio tecnico di finanza.
  3. I soggetti che hanno ricevuto gli incarichi previsti dai commi 1
e  2  del  presente  articolo  sono  tenuti,  a  qualsiasi  richiesta
dell'amministrazione, ad esibire gli atti e  le  scritture  contabili
tenute  e  conservate  nell'interesse  dei  privati e ad osservare le
prescrizioni specifiche impartite dalla stessa amministrazione.
  4. Con riferimento agli atti ed alle scritture tenute e  conservate
i  soggetti  di  cui al comma 1 dell'art. 1 possono rilasciare copie,
certificati  o  estratti,  attestando  la  conformita'  all'originale
tenuto  e  conservato.  Le  copie,  i certificati o gli estratti sono
rilasciati soltanto a richiesta  del  soggetto  che  ha  delegato  il
compimento  degli  adempimenti  previsti  dalla  lettera a) del comma
1-sexies dall'art. 7 del decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito  in  legge  dalla  legge  6 febbraio 1992, n. 66, o che ha
affidato la tenuta  e  conservazione  dei  propri  atti  e  scritture
contabili nonche' a richiesta di pubbliche amministrazioni.