Art. 4. 1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto possono acquisire, elaborare e trasmettere i dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dei soggetti dai quali hanno ricevuto espresso incarico e sono responsabili con questi delle informazioni tramesse. La elaborazione e la trasmissione dei dati, da utilizzarsi anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria, sono effettuate conformemente alle disposizioni impartite dal CED centrale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di rendere uniformi i criteri e le modalita' di acquisizione, di elaborazione e di trasmissione.