Art. 4.
  1.  I  soggetti  di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto
possono acquisire, elaborare  e  trasmettere  i  dati  relativi  agli
scambi  internazionali  nell'interesse  dei  soggetti dai quali hanno
ricevuto espresso incarico  e  sono  responsabili  con  questi  delle
informazioni tramesse. La elaborazione e la trasmissione dei dati, da
utilizzarsi  anche  ai  fini  delle  rilevazioni statistiche previste
dalla   normativa   nazionale   e   comunitaria,   sono    effettuate
conformemente  alle  disposizioni  impartite  dal  CED  centrale  del
dipartimento delle dogane  e  delle  imposte  indirette  al  fine  di
rendere  uniformi  i  criteri  e  le  modalita'  di  acquisizione, di
elaborazione e di trasmissione.