Art. 5. 1. Agli spedizionieri doganali di cui agli articoli precedenti puo' essere affidata la custodia e la vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 2. Gli spedizionieri doganali interessati dovranno presentare apposita istanza al direttore della circoscrizione doganale competente per ottenere l'autorizzazione a custodire e vendere merci abbandonate. Il direttore della circoscrizione doganale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione fissera' le condizioni e le modalita' che dovranno essere osservate nella custodia e nella vendita di merci abbandonate. Agli effetti del compenso per la vendita gli spedizionieri autorizzati sono assimilati agli istituti di vendita autorizzati di cui all'ultimo comma dell'art. 278 del predetto testo unico.