Art. 5.
  1. Agli spedizionieri doganali di cui agli articoli precedenti puo'
essere  affidata  la  custodia  e  la  vendita  delle merci cadute in
abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
  2.  Gli  spedizionieri  doganali  interessati  dovranno  presentare
apposita   istanza   al   direttore   della  circoscrizione  doganale
competente per ottenere l'autorizzazione a custodire e vendere  merci
abbandonate.    Il    direttore    della    circoscrizione   doganale
contestualmente   al   rilascio   dell'autorizzazione   fissera'   le
condizioni  e  le  modalita'  che  dovranno  essere  osservate  nella
custodia e nella vendita  di  merci  abbandonate.  Agli  effetti  del
compenso per la vendita gli spedizionieri autorizzati sono assimilati
agli   istituti  di  vendita  autorizzati  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 278 del predetto testo unico.