Art. 6.
  1.  I  consigli compartimentali degli spedizionieri doganali di cui
all'art. 8 della legge 22 dicembre  1960,  n.  1612,  competenti  per
territorio,  autorizzano gli spedizionieri doganali all'esercizio dei
compiti previsti dal comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge  30
dicembre  1991,  n.  417,  convertito in legge dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, dando notizia della concessa autorizzazione al Consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali di cui all'art. 13 della legge
22  dicembre  1960,  n.  1612,  ed  al  direttore   della   direzione
compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per
territorio.
  2.   All'atto   del   rilascio   dell'autorizzazione  il  consiglio
compartimentale degli spedizionieri doganali  provvede  a  dotare  il
richiedente:
   di  un  libro  repertorio,  vidimato  dal presidente del consiglio
compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono  essere
annotati  gli  adempimenti  posti in essere ai sensi della lettera a)
del comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,  nonche'
le indicazioni delle copie, dei certificati ed estratti rilasciati ai
sensi della lettera b) del comma 1-sexies della medesima legge;
   di   un   timbro   a  secco  in  cui  sia  indicato  il  consiglio
compartimentale che rilascia l'autorizzazione, il cognome ed il  nome
dello spedizioniere doganale ed il relativo codice fiscale, il numero
di iscrizione all'albo professionale e quello dell'autorizzazione.
  3.   Ai   fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   i  consigli
compartimentali   degli   spedizionieri   doganali   verificano   che
sussistono  tutti  i  requisiti  richiesti  per l'iscrizione all'albo
professionale; l'autorizzazione non puo' essere rilasciata:
   a coloro che non risultano in possesso dei  requisiti  di  cui  al
comma  1  dell'art.  1 del presente decreto alla data della richiesta
dell'autorizzazione;
   a coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, siano incorsi nelle
sospensioni previste dall'art. 12 della legge 22  dicembre  1960,  n.
1612;
   a   coloro  che,  negli  ultimi  tre  anni,  siano  incorsi  nelle
sospensioni previste dall'art. 53 del testo unico delle  disposizioni
legislative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
   a  coloro  che  risultano  assoggettati a misure di prevenzione ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.