Art. 6. 1. I consigli compartimentali degli spedizionieri doganali di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, competenti per territorio, autorizzano gli spedizionieri doganali all'esercizio dei compiti previsti dal comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, dando notizia della concessa autorizzazione al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui all'art. 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed al direttore della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio. 2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali provvede a dotare il richiedente: di un libro repertorio, vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi della lettera a) del comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonche' le indicazioni delle copie, dei certificati ed estratti rilasciati ai sensi della lettera b) del comma 1-sexies della medesima legge; di un timbro a secco in cui sia indicato il consiglio compartimentale che rilascia l'autorizzazione, il cognome ed il nome dello spedizioniere doganale ed il relativo codice fiscale, il numero di iscrizione all'albo professionale e quello dell'autorizzazione. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i consigli compartimentali degli spedizionieri doganali verificano che sussistono tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale; l'autorizzazione non puo' essere rilasciata: a coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto alla data della richiesta dell'autorizzazione; a coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612; a coloro che, negli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; a coloro che risultano assoggettati a misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.