Art. 8. 1. Salvo che i fatti non costituiscano reato, i soggetti che commettono irregolarita' nella tenuta del libro repertorio, nell'espletamentodei compiti di cui al comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge con legge 6 febbraio 1992, n. 66, e coloro che, per fini diversi da quelli istituzionali, utilizzano o comunicano a terzi notizie avute nell'esercizio delle funzioni o nell'esercizio dell'attivita' svolta ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 7 della predetta legge, ferma restando la responsabilita' per i danni provocati a terzi o alla pubblica amministrazione, incorrono nella sospensione o, nei casi piu' gravi, nella revoca dell'autorizzazione che viene disposta con provvedimento motivato del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 12, comma 1, lettere d) , e) ed f). 2. In caso di revoca non puo' essere rilasciata una nuova autorizzazione se non sono decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di revoca.