Art. 8.
  1.  Salvo  che  i  fatti  non  costituiscano  reato, i soggetti che
commettono  irregolarita'  nella   tenuta   del   libro   repertorio,
nell'espletamentodei compiti di cui al comma 1-sexies dell'art. 7 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge con legge
6  febbraio  1992,  n.  66,  e coloro che, per fini diversi da quelli
istituzionali,  utilizzano  o  comunicano  a  terzi   notizie   avute
nell'esercizio  delle funzioni o nell'esercizio dell'attivita' svolta
ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 7 della predetta  legge,  ferma
restando  la  responsabilita'  per  i  danni provocati a terzi o alla
pubblica amministrazione, incorrono nella  sospensione  o,  nei  casi
piu'  gravi,  nella revoca dell'autorizzazione che viene disposta con
provvedimento motivato del direttore generale del dipartimento  delle
dogane   e   delle  imposte  indirette,  salvo  l'applicazione  delle
disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n.  1612,  art.  12,
comma 1, lettere d) , e) ed f).
  2.  In  caso  di  revoca  non  puo'  essere  rilasciata  una  nuova
autorizzazione  se  non  sono  decorsi  dieci  anni  dalla  data  del
provvedimento di revoca.