Art. 2.
  Le domande di importazione temporanea devono indicare  i  materiali
di  cui  al  comma  2  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  23  febbraio  1991,  n.  94,  con  la  terminologia  e   le
specificazioni  contenute  nel  decreto  del Ministro della difesa 23
settembre 1991.