Art. 2.
  Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  dichiarati  di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
  L'affidamento  dei lavori potra' avvenire anche mediante trattativa
privata, con impresa singola o in raggruppamento  temporaneo,  previa
gara  ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e comunque non
inferiore a cinque oppure previa ogni piu' celere procedura, a  norma
delle vigenti disposizioni di legge.
  L'ente  attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori
entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione  dei  progetti
di cui al successivo art. 3.