Art. 4.
  L'onere di L. 900.000.000 di cui al primo comma del precedente art.
1 e' posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sullo
stanziamento di cui alla tabella D della legge 29 dicembre  1990,  n.
405, finanziaria 1991.
  L'onere  di L. 1.600.000.000 di cui al secondo comma del precedente
art. 1 e' posto a carico del Fondo per la protezione civile a  valere
sulla quota relativa all'anno 1992 dello stanziamento di cui al comma
6 dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 marzo 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA