Art. 4. L'onere di L. 900.000.000 di cui al primo comma del precedente art. 1 e' posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sullo stanziamento di cui alla tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405, finanziaria 1991. L'onere di L. 1.600.000.000 di cui al secondo comma del precedente art. 1 e' posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulla quota relativa all'anno 1992 dello stanziamento di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 1992 Il Ministro: CAPRIA