Art. 4. I versamenti di cui all'articolo precedente, ad esclusione di quelli relativi ai codici tributo 4495, 2295 e 3395, vanno effettuati alle rispettive scadenze previste dalle vigenti disposizioni, in tre rate uguali, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre due nei mesi di luglio 1992 e 1993. Quando la dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche o l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente sono presentate da eredi di contribuenti, gli eredi stessi devono corrispondere il 40% degli importi dovuti entro il 30 settembre 1992 e la differenza in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.