Art. 4.
  I  versamenti  di  cui  all'articolo  precedente,  ad esclusione di
quelli relativi ai codici tributo 4495, 2295 e 3395, vanno effettuati
alle rispettive scadenze previste dalle vigenti disposizioni, in  tre
rate  uguali,  di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre due
nei mesi di luglio 1992 e 1993.
  Quando la  dichiarazione  integrativa  dei  redditi  delle  persone
fisiche  o  l'istanza  delle  persone  fisiche  che  hanno  perso  la
rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente sono presentate da
eredi di contribuenti, gli eredi stessi devono corrispondere  il  40%
degli  importi  dovuti  entro il 30 settembre 1992 e la differenza in
due rate uguali, rispettivamente nei  mesi  di  gennaio  e  settembre
1993.