Art. 3.
                           S a n z i o n i
  Chiunque  viola  le  norme  del  presente  decreto e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
centocinquantamila   a   lire   unmilionecinquecentomila  cosi'  come
previsto dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno  1966,
n.  599,  modificato  dal comma 3 dell'art. 113 e dall'art. 114 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.