Art. 3. S a n z i o n i Chiunque viola le norme del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila cosi' come previsto dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.