Art. 10. Mezzi tecnici In relazione alle diverse esigenze di funzionamento, gli uffici sono dotati di macchine per scrivere, macchine per calcolare, fotoriproduttori, sistemi di videoscrittura, personal-computer, video-terminali e relative stampanti e di quanto altro possa occorrere per le esigenze funzionali, sulla base di specifiche moti- vate richieste e sulla scorta, ove occorra, delle risultanze di indagini svolte dagli organi tecnici del Provveditorato generale dello Stato. Per le dotazioni concernenti i collegamenti con l'esterno, occorre fare riferimento alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare del 4 agosto 1980, n. AGP-19990-13499/1.1.7, e del Provveditorato generale con circolare n. 11 dell'8 ottobre 1980, protocollo n. 731460, per quanto concerne l'installazione di poste telefoniche dirette. Le dotazioni di centrali telefoniche, di centralini, di apparecchiature intercomunicanti e di quanto altro possa occorrere per facilitare i collegamenti con l'esterno debbono essere sempre mo- tivate da specifiche esigenze funzionali. Il Provveditorato generale esamina le richieste sotto il profilo tecnico ed economico, sulla scorta, ove occorra, delle risultanze di indagini da parte dei competenti propri organi tecnici.