Art. 10.
                            Mezzi tecnici
  In relazione alle diverse esigenze  di  funzionamento,  gli  uffici
sono  dotati  di  macchine  per  scrivere,  macchine  per  calcolare,
fotoriproduttori,  sistemi  di   videoscrittura,   personal-computer,
video-terminali   e  relative  stampanti  e  di  quanto  altro  possa
occorrere per le esigenze funzionali, sulla base di specifiche  moti-
vate  richieste  e  sulla  scorta,  ove  occorra, delle risultanze di
indagini svolte dagli  organi  tecnici  del  Provveditorato  generale
dello Stato.
  Per  le dotazioni concernenti i collegamenti con l'esterno, occorre
fare riferimento alle disposizioni  impartite  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  con  la  circolare  del  4  agosto 1980, n.
AGP-19990-13499/1.1.7, e del Provveditorato generale con circolare n.
11 dell'8 ottobre 1980, protocollo n.  731460,  per  quanto  concerne
l'installazione di poste telefoniche dirette.
  Le   dotazioni   di   centrali   telefoniche,   di  centralini,  di
apparecchiature intercomunicanti e di quanto  altro  possa  occorrere
per facilitare i collegamenti con l'esterno debbono essere sempre mo-
tivate da specifiche esigenze funzionali.
  Il  Provveditorato  generale  esamina le richieste sotto il profilo
tecnico ed economico, sulla scorta, ove occorra, delle risultanze  di
indagini da parte dei competenti propri organi tecnici.