Art. 2. Arredi per uffici di personalita' di Governo Le dotazioni di arredi per uffici di personalita' di Governo sono stabilite, per tipo, qualita' e composizione sulla scorta delle caratteristiche degli ambienti in cui sono destinati e, ove occorra, sulla base di specifiche proposte degli organi tecnici del Provveditorato generale. Sono consentiti, secondo esigenze specificamente motivate, soprammobili di carattere non artistico, stampe, riproduzioni e dipinti vari idoneamente incorniciati, guide e tappeti di produzione nazionale o straniera, secondo esigenze.