Art. 2.
            Arredi per uffici di personalita' di Governo
  Le dotazioni di arredi per uffici di personalita' di  Governo  sono
stabilite,  per  tipo,  qualita'  e  composizione  sulla scorta delle
caratteristiche degli ambienti in cui sono destinati e, ove  occorra,
sulla   base   di   specifiche  proposte  degli  organi  tecnici  del
Provveditorato generale.
  Sono  consentiti,   secondo   esigenze   specificamente   motivate,
soprammobili  di  carattere  non  artistico,  stampe,  riproduzioni e
dipinti vari idoneamente incorniciati, guide e tappeti di  produzione
nazionale o straniera, secondo esigenze.