Art. 6.
                        Arredi per funzionari
               di IX, VIII e VII qualifica funzionale
  Le dotazioni degli arredi per uffici destinati a funzionari di  IX,
VIII e VII qualifica funzionale sono quelle indicate nella tabella 3.
  Le caratteristiche di costruzione e di funzionalita' sono stabilite
dal Provveditorato generale.
  Le  richieste  e  le  assegnazioni debbono essere effettuate tenuto
conto dell'ampiezza dei locali e, ove  del  caso,  del  numero  degli
impiegati e funzionari che in essi lavorano.