Art. 6. Arredi per funzionari di IX, VIII e VII qualifica funzionale Le dotazioni degli arredi per uffici destinati a funzionari di IX, VIII e VII qualifica funzionale sono quelle indicate nella tabella 3. Le caratteristiche di costruzione e di funzionalita' sono stabilite dal Provveditorato generale. Le richieste e le assegnazioni debbono essere effettuate tenuto conto dell'ampiezza dei locali e, ove del caso, del numero degli impiegati e funzionari che in essi lavorano.