Art. 8. Dotazioni di arredi per locali vari Le dotazioni di arredi: per sale per riunione, sono quelle indicate nella tabella 5; per sale per biblioteca, sono quelle indicate nella tabella 6; per sale di attesa, sono quelle indicate nella tabella 7; per posti di sosta del personale ausiliario, sono quelle indicate nella tabella 8; per corridoi sono previsti appliques, lampadari, stampe, portacenere diversi; per locali adibiti a servizi igienici, sono previsti scaldabagni, asciugamani in stoffa o elettrici e gli altri normali arredi da bagno. Per altri locali non specificatamente indicati nel presente decreto si provvedera' all'assegnazione degli arredi in relazione alla destinazione e alle esigenze di funzionalita' dei locali medesimi ed in particolare con la fornitura di pareti divisorie, di controsoffitti e di pavimenti flottanti. Le caratteristiche di linea e di dimensione degli arredi sono stabiliti dal Provveditorato generale tenendo conto delle dimensioni dei locali e delle risultanze di opportune indagini.