Art. 8.
                 Dotazioni di arredi per locali vari
  Le dotazioni di arredi:
   per sale per riunione, sono quelle indicate nella tabella 5;
   per sale per biblioteca, sono quelle indicate nella tabella 6;
   per sale di attesa, sono quelle indicate nella tabella 7;
   per posti di sosta del personale ausiliario, sono quelle  indicate
nella tabella 8;
   per   corridoi   sono   previsti   appliques,  lampadari,  stampe,
portacenere diversi;
   per locali adibiti a servizi igienici, sono previsti  scaldabagni,
asciugamani  in  stoffa  o  elettrici  e  gli altri normali arredi da
bagno.
  Per altri locali non specificatamente indicati nel presente decreto
si  provvedera'  all'assegnazione  degli  arredi  in  relazione  alla
destinazione  e alle esigenze di funzionalita' dei locali medesimi ed
in  particolare  con   la   fornitura   di   pareti   divisorie,   di
controsoffitti e di pavimenti flottanti.
  Le  caratteristiche  di  linea  e  di  dimensione degli arredi sono
stabiliti dal Provveditorato generale tenendo conto delle  dimensioni
dei locali e delle risultanze di opportune indagini.