IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE
                          E PER L'EDITORIA
  Visti  gli  articoli 12, 13, 16, 17 e 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
                             A D O T T A
                       la seguente ordinanza:
                               Art. 1.
  1. Nella presente ordinanza e nei modelli ad essa allegati la legge
6 agosto 1990, n. 223, e' indicata con la denominazione  "la  legge",
ed  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255,
e' indicato con la denominazione "il regolamento".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicate e' stato  redatto  al
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio. Si riportano  altresi'  in
          appendice alle note le norme che prescrivono le sanzioni da
          applicare   in   caso   di  violazione  delle  disposizioni
          concernenti  l'iscrizione  al  Registro   nazionale   delle
          imprese  radiotelevisive,  nonche'  degli  adempimenti  cui
          debbono ottemperare i soggetti iscritti.