IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER L'EDITORIA Visti gli articoli 12, 13, 16, 17 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; A D O T T A la seguente ordinanza: Art. 1. 1. Nella presente ordinanza e nei modelli ad essa allegati la legge 6 agosto 1990, n. 223, e' indicata con la denominazione "la legge", ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, e' indicato con la denominazione "il regolamento". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Si riportano altresi' in appendice alle note le norme che prescrivono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni concernenti l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, nonche' degli adempimenti cui debbono ottemperare i soggetti iscritti.