Art. 2.
  1.  La  concessionaria  del  servizio pubblico radiotelevisivo ed i
concessionari  privati  di  cui  all'art.  16  della   legge   devono
presentare  la  domanda  di  iscrizione  al  Registro nazionale delle
imprese  radiotelevisive  redatta   secondo   il   modello   di   cui
all'allegato RNIR/1.
  2.  I  soggetti  autorizzati  ai sensi degli articoli 38 e 43 della
legge 14 aprile  1975,  n.  103,  devono  presentare  la  domanda  di
iscrizione   al  Registro  nazionale  delle  imprese  radiotelevisive
redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/2.
  3. Le imprese di produzione o di distribuzione di  programmi  e  le
concessionarie  di  pubblicita'  da trasmettere mediante gli impianti
radiofonici e televisivi devono presentare la domanda  di  iscrizione
al  Registro  nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo
il modello di cui all'allegato RNIR/3.
  4. I  soggetti  di  cui  ai  precedenti  commi  1,  2  e  3  devono
presentare,  per i soggetti di cui all'art. 12, comma 5, della legge,
la  domanda  di  iscrizione  al  Registro  nazionale  delle   imprese
radiotelevisive  redatta  secondo  il  modello  di  cui  all'allegato
RNIR/4.
  5.  I  consorzi  autorizzati  alla  trasmissione  di  programmi  in
contemporanea,  ai  sensi dell'art. 21 della legge, devono presentare
la  domanda  di  iscrizione  al  Registro  nazionale  delle   imprese
radiotelevisive  redatta  secondo  il  modello  di  cui  all'allegato
RNIR/5.
 
          Nota all'art. 2:
             - Si riporta il testo degli articoli 38 e 43 della legge
          n.  103/1975.
             "Art. 38. - L'installazione e  l'esercizio  di  impianti
          ripetitori  destinati esclusivamente alla ricezione ed alla
          contemporanea  ed  integrale  diffusione  via   etere   nel
          territorio   nazionale   dei  normali  programmi  sonori  e
          televisivi irradiati dagli  organismi  esteri  esercenti  i
          servizi  pubblici  di radiodiffusione nei rispettivi Paesi,
          nonche', dagli altri organismi regolarmente autorizzati  in
          base  alle  leggi  vigenti  nei  rispettivi  Paesi, che non
          risultino costituiti allo scopo di diffondere  i  programmi
          nel  territorio  italiano,  sono  assoggettati a preventiva
          autorizzazione  del   Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di
          radiocomunicazioni  nel rispetto delle esigenze prioritarie
          dei servizi pubblici nazionali e del loro  sviluppo  e,  in
          particolare,     l'assegnazione    della    frequenza    di
          funzionamento degli impianti.
             Tali impianti comunque non debbono  interferire  con  le
          reti  del  servizio  pubblico  nazionale di radiodiffusione
          circolare, ne' con gli altri servizi di  telecomunicazione.
          L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste
          e  delle  telecomunicazioni,  previo  parere favorevole dei
          Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
             Gli  impianti  devono inoltre essere conformi alle norme
          tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.
             Il richiedente deve allegare alla  domanda  il  progetto
          tecnico dell'impianto".
             "Art.  43.  -  L'installazione e l'esercizio di impianti
          ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione
          e  trasmissione  via  etere  simultanea  ed  integrale  dei
          programmi  televisivi  della  concessionaria  del  servizio
          pubblico  nazionale,   sono   assoggettati   a   preventiva
          autorizzazione   del   Ministero   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni.
             Il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
          assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.
             Gli  impianti devono essere conformi alle norme tecniche
          stabilite dal regolamento  di  cui  all'art.  26  e  devono
          essere   compatibili   con   gli   esistenti   servizi   di
          radiodiffusione   e    con    gli    altri    servizi    di
          telecomunicazione.
             Il  richiedente  deve  allegare alla domanda il progetto
          tecnico dell'impianto.
             I requisiti cui l'autorizzazione  e'  subordinata  e  le
          cause di decadenza sono quelli indicati all'art. 39.
             Si  applica,  altresi',  per  gli  impianti  di  cui  al
          presente articolo, il disposto dell'art. 41,  ad  eccezione
          del terzo comma.
             Il  titolare  degli  impianti  risponde  dei  danni  nei
          confronti di terzi, in  dipendenza  della  realizzazione  e
          dell'esercizio degli impianti stessi.
             L'autorizzazione  e'  revocata, senza indennizzo, quando
          la zona viene servita da  impianti  delle  reti  televisive
          nazionali.
             Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da
          quelli  indicati  nel  presente  articolo,  si applicano le
          sanzioni  di  cui  all'art.  195  del  testo  unico   delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  come  risulta
          modificato   dall'art.   46   della   presente   legge,   e
          l'autorizzazione viene revocata".