Art. 2. 1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed i concessionari privati di cui all'art. 16 della legge devono presentare la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/1. 2. I soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, devono presentare la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/2. 3. Le imprese di produzione o di distribuzione di programmi e le concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi devono presentare la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/3. 4. I soggetti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono presentare, per i soggetti di cui all'art. 12, comma 5, della legge, la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/4. 5. I consorzi autorizzati alla trasmissione di programmi in contemporanea, ai sensi dell'art. 21 della legge, devono presentare la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/5.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 38 e 43 della legge n. 103/1975. "Art. 38. - L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonche', dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti. Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto". "Art. 43. - L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti. Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. I requisiti cui l'autorizzazione e' subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'art. 39. Si applica, altresi', per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'art. 41, ad eccezione del terzo comma. Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi. L'autorizzazione e' revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali. Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata".